EU ETS Autorizzazione ad emettere Gas ad Effetto Serra |
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Il D.lgs. 30/2013 come modificato dal Decreto Legislativo 2 luglio 2015, n.111 stabilisce che nessun impianto possa esercitare le attività elencate nell'Allegato I del medesimo a meno che non sia munito di un'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra.
Le autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra rilasciate ai sensi del D.lgs. 216/2006 e della deliberazione 22/2011 valgono quali autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra per il periodo 2013-2020.
I gestori degli impianti che ricadono nel campo di applicazione del D.lgs. 30/2013 e s.m.i, che non sono in possesso di un'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, devono presentare la domanda di autorizzazione almeno 90 giorni prima della data di entrata in esercizio dell'impianto secondo le modalità esposte all'interno della scrivania telematica riservata ai Gestori degli Impianti.
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