EU ETS Autorizzazione ad emettere Gas ad Effetto Serra |
![]() |
Il D.lgs. 47/2020 stabilisce le disposizioni che si applicano alle emissioni provenienti dalle attività indicate all'allegato I ed ai gas ad effetto serra elencati all'allegato II del medesimo decreto. Ai sensi dell'art. 15 del suddetto decreto, nessun impianto può esercitare le attività elencate nell'allegato I che comportino nel loro svolgimento emissioni di gas ad effetto serra specificati nell'allegato II, a meno che il relativo gestore non sia munito dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra.
Le autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra rilasciate con provvedimenti antecedenti all'entrata in vigore del D.lgs. 47/2020, ove non già revocate, rimangono valide quali autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra ai sensi dell'art. 16, comma 3 del D.lgs. 47/2020.
I gestori degli impianti che ricadono nel campo di applicazione del D.lgs. D.lgs. 47/2020 che non sono già in possesso di una valida autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, hanno l'obbligo di presentare al Comitato la domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16 del decreto citato almeno 90 giorni prima della data dell'avvio del funzionamento normale dell'impianto, secondo le modalità esposte all'interno della scrivania telematica riservata ai Gestori degli Impianti.
© ECOCERVED s.c.a.r.l. CF: 03991350376 P.IVA: 04527551008 |
![]() |