ETS2 Settori degli edifici, del trasporto stradale e ulteriori settori |
Il capo IV bis della direttiva 2003/87/CE
introduce il Sistema per lo scambio di quote di emissioni
per i settori degli edifici e del trasporto stradale e ulteriori settori (industrie energetiche,
manifatturiere e delle costruzioni non già ricomprese nell'ambito di applicazione dell'attuale EU ETS), cosiddetto ETS2.
È un sistema distinto ma parallelo rispetto all'attuale EU ETS, da cui riprende alcune procedure,
ma prevede un cap differente.
Il sistema prenderà avvio nel 2025. Entro il 1° gennaio del 2025 i soggetti regolamentati dovranno
essere in possesso di autorizzazione per poter immettere in consumo combustibile (solidi, liquidi e gassosi)
nelle attività elencate all'Allegato III della direttiva 2003/87/CE.
A partire dal 2025, i soggetti regolamentati dovranno monitorare le emissioni dei combustibili immessi
in consumo e comunicarle all'Autorità Nazionale Competente entro il 30 aprile di ogni anno, secondo il Piano di monitoraggio
da predisporre e inviare all'ANC all'atto della richiesta di autorizzazione di cui sopra.
Entro il 30 aprile 2025, i soggetti regolamentati dovranno comunicare le emissioni storiche dell'anno 2024,
il cui monitoraggio verrà attuato in maniera semplificata.
Dal 2027 verrà attivata la fase di mercato con la messa all'asta delle quote di emissione,
la cui restituzione è prevista entro il 31 maggio 2028, procedendo in modo analogo per tutti gli anni successivi.
Ambito di applicazione. Il sistema si applica alle emissioni dei combustibili e dei carburanti immessi in consumo nei settori riportati nell'Allegato III della direttiva 2003/87/CE:
Sono esclusi i combustibili per le attività elencate all'Allegato I della direttiva 2003/87/CE, tranne se utilizzati per la combustione nell'ambito di attività di trasporto di gas a effetto serra ai fini dello stoccaggio geologico o se utilizzati per la combustione in impianti esclusi a norma dell'articolo 27 bis (molto piccoli emettitori). Per quanto riguarda le emissioni di gas ad effetto serra ricomprese nell'ambito di applicazione del sistema EU ETS si fa riferimento al biossido di carbonio (CO2).
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