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ETS2
Settori degli edifici, del trasporto stradale e ulteriori settori
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Settori degli edifici, del trasporto stradale e ulteriori settori


Il capo IV bis della direttiva 2003/87/CE Link esterno introduce il Sistema per lo scambio di quote di emissioni per i settori degli edifici e del trasporto stradale e ulteriori settori (industrie energetiche, manifatturiere e delle costruzioni non già ricomprese nell'ambito di applicazione dell'attuale EU ETS), cosiddetto ETS2.
È un sistema distinto ma parallelo rispetto all'attuale EU ETS, da cui riprende alcune procedure, ma prevede un cap differente.
Il sistema prenderà avvio nel 2025. Entro il 1° gennaio del 2025 i soggetti regolamentati dovranno essere in possesso di autorizzazione per poter immettere in consumo combustibile (solidi, liquidi e gassosi) nelle attività elencate all'Allegato III della direttiva 2003/87/CE.
A partire dal 2025, i soggetti regolamentati dovranno monitorare le emissioni dei combustibili immessi in consumo e comunicarle all'Autorità Nazionale Competente entro il 30 aprile di ogni anno, secondo il Piano di monitoraggio da predisporre e inviare all'ANC all'atto della richiesta di autorizzazione di cui sopra.
Entro il 30 aprile 2025, i soggetti regolamentati dovranno comunicare le emissioni storiche dell'anno 2024, il cui monitoraggio verrà attuato in maniera semplificata.
Dal 2027 verrà attivata la fase di mercato con la messa all'asta delle quote di emissione, la cui restituzione è prevista entro il 31 maggio 2028, procedendo in modo analogo per tutti gli anni successivi.

Visione d'insieme
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Ambito di applicazione. Il sistema si applica alle emissioni dei combustibili e dei carburanti immessi in consumo nei settori riportati nell'Allegato III della direttiva 2003/87/CE:

Ambito di applicazione

Sono esclusi i combustibili per le attività elencate all'Allegato I della direttiva 2003/87/CE, tranne se utilizzati per la combustione nell'ambito di attività di trasporto di gas a effetto serra ai fini dello stoccaggio geologico o se utilizzati per la combustione in impianti esclusi a norma dell'articolo 27 bis (molto piccoli emettitori). Per quanto riguarda le emissioni di gas ad effetto serra ricomprese nell'ambito di applicazione del sistema EU ETS si fa riferimento al biossido di carbonio (CO2).


Si informano gli utenti che qualsiasi tipo di quesito, o di richiesta di chiarimenti o di supporto, afferenti a questioni in ambito ETS2, deve essere trasmesso esclusivamente al servizio di supporto ETS2 attraverso l'apposita funzionalità del Portale ETS2 raggiungibile dal menù laterale al link "Contatti" sotto la voce "Help". Ogni altra comunicazione trasmessa a indirizzi e-mail o PEC diversi dal canale di "contatto" dell'assistenza ETS2, non avrà garanzia di poter essere gestita.

Si avvisa che ogni adempimento previsto a carico dei soggetti regolamentati avrà efficacia legale, ai fini del rispetto delle prescrizioni normative, solo se inoltrato tramite il Portale ETS2.



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